Telese Terme Rafforza la Difesa Antincendio: Pubblicata l’Ordinanza con Nuove Prescrizioni.
A seguito della dichiarazione di “grave pericolosità per gli incendi boschivi” da parte della Regione Campania, contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 237 del 14 giugno, e in ottemperanza alla normativa ambientale che proibisce la combustione di scarti vegetali agricoli e forestali durante i periodi di elevato rischio di roghi, il primo cittadino di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha emanato un’ordinanza specifica, focalizzata sulla “Prevenzione degli incendi boschivi e la gestione dei residui vegetali derivanti da attività agricola”.
Il provvedimento impone, con effetto immediato, a tutti i soggetti – proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo – di terreni e aree adiacenti a vie di comunicazione, zone boschive, insediamenti isolati, nuclei abitativi, nonché complessi turistici, artigianali e industriali, di attenersi alle seguenti disposizioni:
* Eliminare da tali appezzamenti, per una distanza minima di 50 metri da strade e edifici, qualsiasi tipo di residuo vegetale o altro materiale potenzialmente combustibile che possa agevolare l’origine o la diffusione di un incendio.
* Effettuare la pulizia laterale delle arterie stradali, in particolare quelle che attraversano aree boschive ad alto rischio (considerando fattori quali infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di biomassa e la presenza di aree di sosta turistiche). Questa operazione, da eseguirsi con attrezzi manuali o meccanici, prevede la rimozione della vegetazione erbacea e arbustiva ai margini delle carreggiate, per una larghezza variabile tra i 5 e i 50 metri.
* Creare e mantenere, lungo il perimetro delle superfici boscate, una “fascia di rispetto” completamente sgombra da vegetazione, concepita per ritardare o bloccare l’avanzata delle fiamme.
* I gestori di impianti esterni di GPL e gasolio, dotati di serbatoi fissi destinati a scopi domestici o commerciali, sono tenuti a garantire che l’area circostante a tali contenitori sia costantemente priva di vegetazione per un raggio minimo di 6 metri, a meno che altre normative non prescrivano distanze superiori.
In conclusione, l’ordinanza affida alle forze dell’ordine e agli altri organismi di controllo il compito di verificare la scrupolosa osservanza delle disposizioni e di applicare le previste sanzioni ai contravventori.
