Campania: Un Nuovo Decreto Regionale Introduce Limitazioni Notturne e Convalida l’Uso Esterno della Mascherina

Campania: Un Nuovo Decreto Regionale Introduce Limitazioni Notturne e Convalida l’Uso Esterno della Mascherina

In risposta all’esigenza di contenere e prevenire la diffusione del Covid-19, la Regione Campania ha diramato un nuovo provvedimento, l’Ordinanza n. 19 del 25 giugno 2021, recante una serie di direttive e consigli mirati. Queste misure, applicabili sull’intero territorio campano dal 28 giugno al 31 luglio 2021, saranno soggette a possibili modifiche in base all’andamento epidemiologico.

Durante la fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino, sono previste le seguenti restrizioni:
1. È proibita la cessione per asporto di bevande alcoliche, indipendentemente dalla loro gradazione, da parte di qualsivoglia attività commerciale, inclusi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, enoteche, supermercati, e tramite distributori automatici.
2. Non è consentito il consumo di alcolici, di qualsiasi tenore alcolico, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Questa limitazione si estende agli spazi antistanti le attività commerciali, le piazze, le aree verdi urbane e i parchi comunali.
3. Per esercizi come bar, “baretti”, enoteche, gelaterie, pasticcerie, chioschi, venditori ambulanti e altre attività di ristorazione, la somministrazione di bevande alcoliche di ogni gradazione è permessa solo se consumate al banco o seduti ai tavoli.
4. In ogni caso, si vieta la formazione di affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsivoglia alimento in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Si rivolge un appello alle Amministrazioni Comunali e alle Autorità preposte affinché incrementino la sorveglianza e le verifiche sull’ottemperanza al divieto di assembramento, con particolare attenzione alle aree e agli orari solitamente frequentati per la vita notturna.

In linea con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, viene mantenuto l’obbligo di indossare le mascherine o altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale prescrizione vige anche all’aperto, in tutte le circostanze in cui non sia possibile assicurare il distanziamento minimo tra le persone, oppure in presenza di assembramenti o calca. L’uso di questi presidi di protezione rimane perciò vincolante in tutta la regione, in ogni ambiente non considerato isolato. Questo include, a titolo esemplificativo, i nuclei urbani, le piazze, i lungomari durante i periodi di maggiore afflusso, nonché in situazioni come file, code, mercati, fiere e altri eventi, anche se all’aperto. L’obbligo si estende inoltre ai contesti di trasporto pubblico non al chiuso, come traghetti, imbarcazioni e navi.