Italia: Il Nuovo DPCM Delinea Restrizioni e Regole Fino al 5 Marzo
Con la firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è entrato in vigore un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), introducendo un insieme di misure e normative più stringenti per contrastare l’epidemia di COVID-19. Queste disposizioni rimarranno valide fino al 5 marzo, coinvolgendo settori chiave come la scuola, gli spostamenti individuali e le attività di ristorazione e sociali.
L’emanazione di questo provvedimento precede il mutamento di classificazione cromatica per numerose regioni, in accordo con l’ordinanza ministeriale firmata da Roberto Speranza. In particolare, la Lombardia, la Sicilia e la provincia di Bolzano vedranno la loro classificazione mutare in zona rossa, mentre il Lazio sarà classificato in zona arancione. Questo DPCM consolida le disposizioni del decreto precedente, emanato dal Consiglio dei Ministri, che ha esteso lo stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile. Tra le sue statuizioni principali, si annoverano il divieto di spostamento interregionale (anche per le zone gialle), la conferma del coprifuoco e l’introduzione di regole precise per le visite a familiari e amici.
Nel dettaglio, il nuovo DPCM prevede:
**Bar e Ristoranti**
Le attività di ristorazione subiranno modifiche immediate. Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie potranno servire al tavolo dalle 5:00 alle 18:00. Il consumo al tavolo è autorizzato per un massimo di quattro individui per tavolo, a meno che non si tratti di conviventi. Superate le 18:00, il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico è interdetto. La ristorazione interna ad alberghi e altre strutture ricettive è permessa senza vincoli di orario, esclusivamente per i propri ospiti alloggiati. Il servizio di consegna a domicilio rimane sempre fruibile, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’asporto è autorizzato fino alle 22:00, con l’obbligo di non consumare sul posto o nelle vicinanze dell’esercizio. Per le attività aventi come prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 (come bar senza cucina e vinerie), l’asporto è limitato fino alle 18:00.
**Scuola**
Il settore scolastico vedrà cambiamenti dopo il weekend: a partire dal lunedì, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado riprenderanno le lezioni in presenza, con una percentuale che varia dal 50% fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca. Le istituzioni scolastiche di secondo grado implementeranno modalità organizzative flessibili per garantire, a partire dal 18 gennaio 2021, la didattica in presenza per almeno il 50% e fino al 75% degli studenti. La quota rimanente di attività didattica sarà svolta a distanza.
**Sci**
Gli impianti sciistici rimarranno inaccessibili al pubblico fino al 15 febbraio. Il loro utilizzo è circoscritto esclusivamente agli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP o dalle rispettive federazioni, per finalità di preparazione o svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali, e per le prove di abilitazione alla professione di maestro di sci. Dal 15 febbraio 2021, l’apertura degli impianti agli sciatori amatoriali sarà condizionata all’adozione di specifiche linee guida, formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e convalidate dal Comitato Tecnico-Scientifico, mirate a prevenire qualsiasi forma di aggregazione o assembramento.
**Palestre e Piscine**
Piscine e palestre rimarranno chiuse fino al 5 marzo. La sospensione interessa anche centri natatori, centri benessere, centri termali (salvo erogazione di prestazioni sanitarie essenziali, riabilitative o terapeutiche), e centri culturali, sociali e ricreativi. Tuttavia, l’attività sportiva di base e l’attività motoria generica svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati, è permessa, a condizione che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale e sia evitato ogni assembramento, in linea con le direttive dell’Ufficio per lo Sport, sentito il parere della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). L’uso degli spogliatoi interni a tali strutture è esplicitamente proibito.
**Musei**
I musei e gli altri luoghi della cultura situati nelle zone gialle potranno essere aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
**Concorsi Pubblici**
Dal 15 febbraio, riprenderanno i concorsi pubblici con prove in presenza, con un tetto massimo di 30 candidati per sessione. Questa misura rappresenta una delle ultime decisioni emerse dal confronto nel Consiglio dei Ministri. Le altre procedure concorsuali rimangono sospese. Sono sospese le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati, e quelle per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. Fanno eccezione i casi in cui la valutazione dei candidati si basi esclusivamente sul curriculum o avvenga in modalità telematica, nonché i concorsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (inclusi gli esami di Stato e di abilitazione per medico chirurgo) e per il personale della Protezione Civile.
**Mobilità e Classificazione delle Aree**
Il decreto stabilisce inoltre un quadro normativo dettagliato per gli spostamenti:
* **Fino al 15 febbraio 2021:** È proibito spostarsi tra Regioni o Province autonome differenti, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è comunque consentito.
* **Fino al 5 marzo:** È permesso, una volta al giorno, di recarsi presso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5:00 e le 22:00. Questo spostamento è consentito per un massimo di due persone aggiuntive rispetto a quelle già presenti nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano possono essere accompagnate da figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e da persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questo spostamento è permesso all’interno della medesima Regione se in zona gialla, e all’interno del proprio Comune se in zona arancione o rossa, fatte salve le eccezioni per i comuni di piccole dimensioni.
* **Comuni con meno di 5.000 abitanti:** Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, qualora la mobilità sia confinata al solo ambito comunale (come nelle zone arancioni), sono comunque autorizzati gli spostamenti entro un raggio di 30 chilometri dai confini, con l’esplicita esclusione dei viaggi verso i capoluoghi di provincia.
* **Introduzione della ‘Zona Bianca’:** Il decreto introduce anche il concetto di ‘zona bianca’, dedicata alle Regioni che soddisfano specifici criteri epidemiologici: uno scenario di ‘tipo 1’, un basso livello di rischio e un’incidenza di contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. In queste ‘zone bianche’, le consuete misure restrittive dei Dpcm per le zone gialle, arancioni e rosse non saranno applicate, sebbene le attività debbano seguire protocolli specifici. È comunque prevista la possibilità di introdurre, tramite ulteriori Dpcm, misure restrittive mirate per attività ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo epidemiologico.
