La Cassazione Rafforza la Prevenzione Sismica: I Sindaci Non Possono Opporsi ai Sequestri Cautelativi delle Scuole

La Cassazione Rafforza la Prevenzione Sismica: I Sindaci Non Possono Opporsi ai Sequestri Cautelativi delle Scuole

La Suprema Corte ha emanato una decisione significativa in merito alla sicurezza sismica degli edifici scolastici, stabilendo chiaramente che le amministrazioni comunali non possono ostacolare i provvedimenti di sequestro preventivo, anche quando le strutture si trovano in aree classificate a “basso rischio sismico”. Questa importante precisazione è emersa dall’accoglimento di un ricorso presentato dalla Procura di Grosseto, in un caso che vedeva coinvolto un sindaco che aveva ottenuto la riapertura di una scuola il cui livello di sicurezza statica si attestava a 0,985, leggermente al di sotto del parametro ‘1’ considerato soddisfacente.

Al centro del ragionamento della Cassazione vi è la natura imprevedibile dei fenomeni sismici. Poiché l’occorrenza di un terremoto non può essere anticipata, la Corte ha concluso che qualsiasi istituto scolastico che si discosti, anche minimamente, dai parametri costruttivi stabiliti nel 2008, debba essere considerato a potenziale rischio di crollo. La sentenza sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento”. Di conseguenza, è imperativo sanzionare anche la più piccola inosservanza della “regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità”.

Questa pronuncia convalida inequivocabilmente l’applicabilità del sequestro preventivo a scopo precauzionale e impone l’obbligo di effettuare verifiche approfondite e indagini dettagliate. Tali accertamenti sono richiesti indipendentemente dall’esistenza di un pericolo concreto imminente, qualora si riscontri una pur minima non conformità dell’immobile rispetto ai criteri costruttivi antisismici vigenti.