Spese Legali a Carico di Riscossione: La Cassazione Stabilisce la Responsabilità in Caso di Annullamento

Spese Legali a Carico di Riscossione: La Cassazione Stabilisce la Responsabilità in Caso di Annullamento

La Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza storica, segnando una svolta cruciale per i contribuenti che si confrontano con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia). Questa decisione rappresenta un’importante vittoria per i cittadini.

In particolare, con l’Ordinanza n. 809, pubblicata il 16 gennaio 2018 dalla sezione tributaria, la Corte ha affermato un principio fondamentale: nel caso in cui una cartella di pagamento venga dichiarata nulla, l’agente della riscossione è responsabile, da solo o in solido, per le spese legali connesse. Ciò vale anche se la richiesta di un credito inesistente proveniva originariamente dalla stessa amministrazione finanziaria.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha sottolineato la rilevanza di un caso specifico che ha portato a questa chiarificazione. In tale circostanza, è stato accolto il ricorso di un contribuente contro una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Sebbene la Commissione avesse correttamente annullato una cartella di pagamento relativa a un debito prescritto, non aveva riconosciuto al contribuente vittorioso il rimborso delle spese di giudizio.

La Cassazione, tuttavia, si è discostata da tale interpretazione, affermando il principio di responsabilità solidale tra l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione. L’Alta Corte ha chiarito che, quando l’ente impositore e il concessionario alla riscossione sono convenuti in giudizio insieme dal contribuente, ed entrambi risultano “soccombenti”, le spese di lite devono essere poste congiuntamente a loro carico. Tale principio affonda le radici nel criterio di causalità.

La Corte ha ulteriormente precisato che il contribuente rimane estraneo a qualsiasi accordo interno in base al quale l’agente della riscossione potrebbe agire solo su richiesta dell’amministrazione. Anche laddove l’invalidità del ricorso dipenda da un vizio del credito presupposto, l’agente della riscossione è tenuto a coprire le spese processuali a favore dell’opponente vittorioso. Questo perché la controversia trae origine, in ogni caso, dalla notificazione della cartella di pagamento stessa.

La Cassazione ha poi argomentato che l’agente della riscossione, in virtù della sua generale legittimazione passiva nelle controversie aventi a oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999), deve rispondere dell’esito della lite, incluse le relative spese processuali. Questa posizione decisa garantisce che i contribuenti non siano costretti a sostenere oneri per richieste legalmente infondate.